Roma, 16 giugno 2015.
E’ una sentenza in qualche modo “storica” quella pronunciata dal Consiglio di Stato il 4 giugno 2015, depositata il 15 seguente, pronunciata su congiunto ricorso degli Albi professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Veterinari, avente ad oggetto la possibilità delle Regioni di intervenire nelle competenze professionali dei liberi professionisti, un tema di grande attualità perchè riferito ad un comportamento regionale molto diffuso.
La vicenda prende origine con l’applicazione della Misura 114 “Consulenza Aziendale” del PSR 2007-2013 in tutte le Regioni italiane, diverse delle quali ebbero la pretesa di dettare regole loro proprie, anche irragionevoli, spesso senza distinguere fra gli iscritti negli Albi ed i non iscritti.
Fra queste Regioni anche l’Emilia-Romagna che, nel 2007, aveva approvato una delibera con la quale si obbligavano i liberi professionisti -per poter operare nell’ambito della Consulenza Aziendale- a dimostrare requisiti ulteriori all’iscrizione nell’Albo professionale (pregressa esperienza nel settore, aggiornamento specifico, ecc.), al pari dei soggetti non iscritti negli Albi, con una evidente discriminazione in danno dei liberi professionisti, considerati alla stregua di quisque de popolo, come se l’avere svolto un tirocinio professionale e superato un esame di Stato abilitante alla professione non avesse valore alcuno.
Dopo avere inutilmente rappresentato le illegittimità di una simile situazione all’Amministrazione regionale dell’Emilia-Romagna senza ottenere alcun ripensamento, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e la FNOVI-Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, insieme a tutti gli Ordini provinciali dei Veterinari ed i Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, impugnò al TAR Bologna la Delibera regionale sulla Misura 114, ottenendo la sentenza n. 3474/2008 che accoglieva il ricorso ed annullava la deliberazione regionale in materia di consulenza aziendale; la Regione impugnava quindi la sentenza del TAR al Consiglio di Stato, dove è andata in decisione il 4 giugno e depositata ieri, 15 giugno.
La pronuncia del Consiglio di Stato n. 2944/2015 respinge il ricorso della Regione, perciò confermando la precedente sentenza del TAR Bologna, favorevole alle tesi sostenute dagli Albi professionali ricorrenti; essa rappresenta una vera e propria pietra miliare per controversie di questo tipo, non solo perchè pronunciata dal massimo organo della giustizia amministrativa ma perchè reca principi di valore generale. Nell’esaminare la controversia, ed in particolare l’imposizione regionale ai liberi professionisti di dimostrare periodi di esperienza e di formazione, così si esprime il Consiglio di Stato:
“Si configura quindi discriminatoria, indipendentemente dalla tipologia delle prestazioni da rendere, l’imposizione anche al professionista abilitato del biennio di esperienza professionale, unitamente ad un ulteriore percorso formativo, al pari di chi non versa in situazione differenziata perchè in possesso del solo titolo di studio per svolgere l’attività di consulenza.
…va osservato che proprio l’istituzione degli albi professionali è finalizzata a garantire il grado di professionalità e di corredo di cognizioni per l’espletamento di prestazioni e di servizi nelle materie di competenza. L’introduzione di ulteriori condizioni e requisiti viene, quindi, a sovrapporsi e sostituirsi -con scelta a livello di provvedimento amministrativo- al valore abilitante dell’iscrizione.
…..
Tantomeno la Regione può, con proprie valutazioni di merito volte a de quotare i criteri e le modalità di iscrizione all’albo professionale, sostituirsi al valore abilitante dell’iscrizione stessa agli effetti del titolo allo svolgimento delle attività riservate ai soli soggetti inseriti nell’albo professionale”.
Questa sentenza sarà dunque utilissima nell’orientare le Regioni nella definizione delle regole sulla nuova Consulenza aziendale del PSR 2014-2020 ed in tutti quei contenziosi -come per il PAN-Piano di azione nazionale sui fitofarmaci- che vedono le Regioni imporre ai liberi professionisti iscritti negli Albi, per svolgere determinate attività -previste negli ordinamenti professionali-, l’illegittimo possesso di ulteriori requisiti formativi e/o esponenziali.
L’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in tutte le sue strutture nazionali e provinciali, esprime convinta soddisfazione per il positivo esito della vicenda, oltrechè rimarcare come lo stesso sia il frutto della congiunta azione della nostra categoria e di quella dei Medici Veterinari, ad ulteriore prova che l’unità delle professioni porta sempre positivi frutti.