12
FEB
2015

Retromarcia Imu montana. Chi pagherà il 10 febbraio

Retromarcia Imu montana. Chi pagherà il 10 febbraio

Cambio dei criteri al fotofinish: ora vale la classificazione Ista

imuDal criterio altimetrico alla classificazione Istat: sul filo di lana è stato varato un nuovo decreto per l’imposizione Imu sui terreni agricoli montani. Per il 2014 stabilisce criteri chiari che, già nel 2015 potrebbero essere rimessi in discussione.Con il Dl n. 4 del 2015, già pubblicato sabato 24 gennaio in G.U. ed immediatamente vigente, il governo ha rivisto i criteri per l’imposizione Imu sui terreni agricoli, nonché su quelli non coltivati, superando quindi il decreto interministeriale “incredibile” dello scorso 28 novembre e neutralizzando così anche la procedura avviata dal Tar del Lazio.Il provvedimento ha carattere strutturale, perché stabilisce le nuove regole da applicarsi per l’anno 2015 e successivi e prevede che le stesse regole valgano anche per l’anno 2014.Per il solo anno 2014, inoltre, il decreto stabilisce che se un terreno risulta assoggettato all’Imu in base alle nuove regole, ma sarebbe invece stato esente secondo i criteri del decreto di novembre, conserva l’esenzione.
Coloro che, sulla base del nuovo provvedimento, per l’anno 2014 si ritrovano con un terreno soggetto all’Imu, dovranno versare l’imposta in un’unica soluzione entro martedì 10 febbraio. Vediamo dunque quali criteri sono stati definiti.

Le regole dal 2015

Con le nuove regole il governo ha abbandonato il criterio altimetrico riferito alla sede del comune (la famosa “altitudine del centro”), ha optato per la classificazione Istat dei comuni, che li suddivide in Totalmente montani (TM), Parzialmente montani (P) e Non montani (NM), e ha confermato la scelta di privilegiare i terreni posseduti a titolo di proprietà, affitto o comodato, dagli iscritti negli elenchi Inps dei lavoratori autonomi dell’agricoltura.Secondo quanto disposto dal decreto-legge, a decorrere dall’anno 2015 in corso, per l’Imu sui terreni agricoli, nonché sui terreni non coltivati, si applicano queste regole:

1) tutti i terreni ubicati nei Comuni classificati dall’Istat come “totalmente montani”, sono esenti dall’imposta;

2) quelli ubicati nei Comuni classificati dall’Istat come “parzialmente montani”:
a) i terreni sono esenti dall’imposta se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;
b) i terreni sono esenti dall’imposta se concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
c) sono assoggettati all’imposta nei casi diversi da a) e b);

3) tutti quelli ubicati nei Comuni classificati dall’Istat come “non montani” sono assoggettati all’imposta, da chiunque posseduti e condotti.

Regole ed esenzioni per il 2014

Il decreto-legge stabilisce che per l’anno 2014 si applicano gli stessi criteri sopra indicati, ma con due esenzioni dall’Imu:
a) per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina in base al Dm. 28 novembre 2014;
b) per i terreni che erano esenti in base al Dm. 28/11/2014 e che invece risulterebbero imponibili per effetto dell’applicazio ne dei nuovi criteri.
Questa salvaguardia è costituita da tre casi:
– primo caso : sono esenti dall’Imu per l’anno 2014 i terreni, posseduti da soggetti che non sono iscritti all’Inps né come coltivatori diretti né come imprenditori agricoli professionali, ubicati nei comuni la cui “altitudine del centro” è superiore ai 600 metri, anche se l’Istat li ha classificati come “non montani” o “parzialmente montani”. Infatti, secondo le regole del Decreto interministeriale del 28 novembre, tali terreni sarebbero stati esenti dall’Imu, poiché ubicati in comuni la cui “Altitudine del centro” (ovvero la sede municipale) è posta a 601 metri e oltre. Tali comuni (vedi gli elenchi qui pubblicati), dalle nostre verifiche, risultano 17 tra quelli classificati “non montani” e 56 tra quelli classificati “parzialmente montani”.
– secondo caso: sono esenti dall’Imu per il 2014 i terreni, posseduti da soggetti iscritti all’Inps come coltivatori diretti o come imprenditori agricoli professionali, ubicati nei comuni la cui “altitudine del centro” è compresa tra i 281 ed i 600 metri, anche se l’Istat li ha classificati come “non montani”. Infatti, secondo le regole del Decreto interministeriale del 28 novembre, tali terreni sarebbero stati esenti dall’Imu, poiché ubicati in comuni la cui “Altitudine del centro” (ovvero la sede municipale) è posta tra i 281 ed i 600 metri. Secondo le nostre verifiche si tratta di 822 comuni.
– terzo caso: in base allo stesso criterio del caso precedente, negli stessi 822 comuni sono esenti dall’Imu per l’anno 2014 i terreni agricoli concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori a-gricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Tutti i proprietari dei terreni agricoli che per l’anno 2014 non rientrano tra i casi di esen-zione sopra indicati, entro il 10 febbraio dovranno versare l’Imu.

Fonte: http://www.agricoltura24.com/e-65279-retromarcia-imu-montana-chi-paghera-il-10-febbraio/0,1254,54_ART_9042,00.html

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